Sez. L, Sentenza n. 5326 del 01/06/1999 (Rv. 526910 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Diritto - Riconoscimento - Rilevanza delle entrate economiche - Limiti - Sussistenza d'un patrimonio non producente reddito - Ininfluenza - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE
Dalla formulazione dell'art. 26 della legge n. 153 del 1969 nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 3 del D.L. n. 30 del 1974, convertito nella legge n. 114 del 1974, si desume che ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione sociale non deve essere presa in considerazione qualsiasi entrata economica, ma soltanto quelle entrate ("redditi") assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Trattandosi di un parametro rigido, ad integrare il requisito economico richiesto per il diritto alla provvidenza in oggetto non può concorrere lo stato di bisogno che dovrebbe essere escluso ogni qual volta vi sia un patrimonio, il quale è invece valutabile solo in quanto abbia prodotto un reddito. (Nel caso di specie l'interessata pur avendo la titolarità di diritti patrimoniali su beni immobili, non era titolare di un reddito superiore al limite stabilito dalla legge).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 3 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)