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Sez. L, Sentenza n. 317 del 16/01/1996 (Rv. 495441 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Requisito reddituale - Prova - Certificazione ex art. 26 della legge n. 153 del 1969, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 114 del 1974 - Necessità.
Stato
decisa il 1996-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495441-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE

Ai fini del riconoscimento o del diniego del diritto alla pensione sociale, il requisito del reddito - che deve sussistere al momento della presentazione della domanda (momento che determina la data di decorrenza della prestazione, individuata nel primo giorno del mese successivo a quello della suddetta presentazione) - può essere provato unicamente per mezzo della speciale certificazione del competente ufficio finanziario prevista dall'art 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (come modificato dall'art. 3 del D.L. 2 marzo 1974 n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974 n. 114); a tal fine è pertanto necessaria la dichiarazione in ordine alla sussistenza dei prescritti requisiti, resa dal richiedente sull'apposito modulo e successivamente inviata dall'I.N.P.S. agli uffici finanziari. Resta peraltro ferma la possibilità per l'Istituto previdenziale di provare la sussistenza di una diversa situazione di fatto.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 3 CORTE COST., Legge 02/03/1974 num. 114 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)