Sez. 1, Sentenza n. 11242 del 30/07/2002 (Rv. 556402 - 01)
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE | Occupazione di un fondo per l'estrazione di materiali funzionali alla costruzione dei contronuclei di una diga - Competenza del giudice ordinario - Configurabilità - Competenza del giudice specializzato - Esclusione.
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE
In tema di acque pubbliche, deve ritenersi devoluta alla competenza del giudice ordinario, e non del giudice specializzato, la cognizione di una controversia sorta a seguito dell'occupazione, da parte dell'impresa cui sia stato commissionato l'appalto per l'erezione di una diga fluviale, di un fondo privato al solo fine di estrarvi pietre ed altri materiali necessari alla costruzione dei contronuclei della detta diga.
Riferimenti normativi: Legge 11/12/1933 num. 1775 all. E art. 71, Legge 11/12/1933 num. 1775 all. E art. 140 com. 1 lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)