Sez. L, Sentenza n. 1422 del 05/02/1993 (Rv. 480736 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di malattia | Assenza del lavoratore fuori dalle ferie annuali per fruire di cure idrotermali - Fattispecie legali di impossibilità temporanea della prestazione - Configurabilità - Estremi - Tutela ex art. 2110 cod. civ. - Operatività.
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di malattia
L'assenza dal lavoro del dipendente privato per fruire, fuori delle ferie annuali, di cure idrotermali alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 13 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con legge 11 novembre 1983 n. 638, configura - come confermato dalla normativa successivamente dettata dall'art. 16, quinto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 - una fattispecie legale d'impossibilità temporanea della prestazione lavorativa, la quale è riferibile alla persona del dipendente, ma a lui non imputabile, ed è altresì legata, mediante un nesso di causalità mediato ed indiretto, ad uno stato patologico che richiede, per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative (non differibili al periodo delle ferie), la sottoposizione a quelle cure del dipendente medesimo, nei cui riguardi opera la tutela dell'art. 2110 cod. civ., con il conseguente diritto al relativo trattamento economico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 13 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)