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Sez. 1, Ordinanza n. 20718 del 25/09/2009 (Rv. 610265 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Contratti stipulati tra professionista e consumatore - Controversie relative - Foro competente - Determinazione - Foro della residenza o del domicilio elettivo del consumatore (art. 1469 bis, terzo comma, n. 19, cod. civ.) - Carattere esclusivo - Prospettazione della domanda - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie relativa a contratto di intermediazione mobiliare.
Stato
decisa il 2009-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610265-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

La disposizione dettata dall'art. 1469-bis, terzo comma, n. 19, cod. civ. (nel testo vigente anteriormente alla sostituzione ad opera dell'art. 142 del d.lgs. n. 206 del 2005, applicabile "ratione temporis") si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente; l'applicazione della predetta disciplina non è esclusa dalla inesistenza di prove documentali del contratto concluso tra il professionista (nella specie, una società di intermediazione mobiliare) e il consumatore, dovendosi tener conto a fini della competenza, della prospettazione della domanda offerta dall'attore, sempre che la stessa appaia immune dall'attore dal sospetto di una pretestuosa preordinazione al radicamento di una indebita competenza e sia oggettivamente plausibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis com. 3 n. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)