Sez. 2, Sentenza n. 27911 del 24/11/2008 (Rv. 605664 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Contratti stipulati tra professionista e consumatore - Natura della prestazione dedotta - Rilevanza - Esclusione - Rapporto privatistico - Sufficienza - Controversie relative - Foro competente - Determinazione - Foro della residenza o del domicilio elettivo del consumatore (art. 1469 bis, terzo comma, n. 19, cod. civ.) - Carattere esclusivo - Clausola individuante come sede del foro competente una diversa località - Presunzione di vessatorietà - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
La disposizione dettata dall'art. 1469 bis, terzo comma, numero 19, cod. civ.(nel testo vigente "ratione temporis") si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente e salva la prova che la pattuizione sia stata oggetto di specifica trattazione fra le parti; l'applicazione della predetta disciplina non è esclusa dalla natura della prestazione oggetto del contratto, nella specie stipulato dal consumatore per la partecipazione ad un corso organizzato e fornito nella propria attività d'impresa da un istituto di istruzione (da qualificarsi come professionista), restando irrilevanti la sede (istituto d''istruzione statale) o la denominazione quale "tassa" del corrispettivo pattuito, elementi che non mutano la natura privatistica del rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1469 bis com. 3 n. 19, Cod. Civ. art. 1469 quinquies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)