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Sez. 2, Sentenza n. 14187 del 27/06/2011 (Rv. 618312 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Tariffe professionali - Inderogabilità - Limiti - Incarichi professionali conferiti da enti pubblici - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Violazione dell'art. 3 Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618312-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI

L'inderogabilità dei limiti tariffari di categoria stabiliti per i professionisti è circoscritta dall'art. 6 della legge 1° luglio 1977, n. 404, ai soli incarichi professionali privati e non vale, pertanto, per gli incarichi conferiti da enti pubblici, in quanto detta norma, interpretando autenticamente l'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340, - che sancisce l'inderogabilità dei minimi delle tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti - ne ha limitato l'applicazione ai rapporti intercorrenti tra privati, con previsione che non viola l'art. 3 Cost., poiché la derogabilità dei minimi tariffari prevista dall'art. 6 legge cit. riguarda anche i professionisti privati.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 CORTE COST., Legge 04/03/1958 num. 143, Legge 05/05/1976 num. 340, Legge 01/07/1977 num. 404 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)