Sez. 2, Sentenza n. 20296 del 14/10/2004 (Rv. 577707 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Professionista dipendente pubblico - Attività svolta su incarico di ente pubblico - Attività svolta collegialmente con altri professionisti - Tariffe professionali - Derogabilità - Ammissibilità - Presupposti - Accettazione dell'interessato - Necessità.
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI
In materia di corrispettivo dovuto per l'attività svolta da parte di un ingegnere, che sia dipendente pubblico, quale componente di una commissione di collaudo, su incarico di un ente pubblico, il compenso, in deroga sia dell'art. 62 del R.D. n. 2537 del 1925 (che esclude la possibilità di ridurre il compenso, quando la prestazione sia svolta insieme ad altri liberi professionisti, applicabile nella specie 'ratione temporis'), sia dell'art. 7 della legge n. 143 del 1949 (il quale stabilisce che per l'incarico svolto da più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno è dovuto l'intero compenso risultante dalla applicazione della tariffa professionale), può essere fissato in misura inferiore ai minimi previsti dalla tariffa professionale, nel caso in cui il professionista abbia accettato siffatta quantificazione, in quanto l'art. 6 della n. 404 del 1977, interpretando autenticamente l'articolo unico della legge n. 340 del 1976 - che sancisce l'inderogabilità dei minimi delle tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti - ne ha limitato l'applicazione ai rapporti intercorrenti tra privati, con previsione che non viola l'art. 3, Cost., poiché la derogabilità dei minimi tariffari prevista dall'art. 6, cit., riguarda anche i professionisti privati.
Riferimenti normativi: Legge 05/05/1976 num. 340, Legge 01/07/1977 num. 404 art. 6, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 18, Legge 17/05/1999 num. 144 art. 13, Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)