Sez. L - , Sentenza n. 20765 del 17/08/2018 (Rv. 650306 - 05)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Crediti retributivi maturati dopo il 31 dicembre 1994 - Cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi - Dipendenti privati di enti pubblici non economici (lettori di lingua dell'Università) - Applicazione - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
La sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 2000, n. 459, per la quale il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi non opera per i crediti retributivi dei dipendenti privati, ancorché maturati dopo il 31 dicembre 1994, non può trovare applicazione per i dipendenti privati di enti pubblici non economici (nella specie, lettori di lingua dell'Università degli studi), per i quali ricorrono, ancorché i rapporti di lavoro risultino privatizzati, le "ragioni di contenimento della spesa pubblica" che sono alla base della disciplina differenziata secondo la "ratio decidendi" prospettata dal giudice delle leggi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 com. 36 CORTE COST., Legge 21/06/1995 num. 236 CORTE COST., Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 art. 4 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)