Sez. L - , Sentenza n. 13624 del 02/07/2020 (Rv. 658188 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Crediti risarcitori da omissione contributiva - Cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi - Dipendenti di ministeri (custode di scuola italiana all'estero) - Rapporto privatistico - Applicazione - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
La sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 2000, n. 459, per la quale il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi non opera per i crediti retributivi dei dipendenti privati, ancorché maturati dopo il 31 dicembre 1994, non può trovare applicazione per i rapporti di lavoro privatistico alle dipendenze di un'Amministrazione statale nell'ambito della sua attività istituzionale (nella specie, custode addetto a una scuola italiana all'estero, legato da un rapporto di natura privatistica con il Ministero degli affari esteri), per i quali ricorrono le "ragioni di contenimento della spesa pubblica" che sono alla base della disciplina differenziata, secondo la "ratio decidendi" prospettata dal giudice delle leggi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 com. 36 CORTE COST., Legge 30/06/1956 num. 775 art. 15, Legge 15/12/1971 num. 1222 art. 11, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 15, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 45 com. 6, Decr. Minist. Tesoro 01/09/1998 num. 352 art. 3 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)