Sez. 1, Ordinanza n. 23724 del 21/07/2026 (Rv. 679102-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - OBBLIGHI - RESPONSABILITA' | Inquinamento ambientale - Responsabilità - Principio "chi inquina paga" - Estensione al curatore fallimentare detentore del sito - Sussistenza - Successiva alienazione del bene attraverso procedura competitiva - Diritto di regresso dell'aggiudicatario autore della bonifica nei confronti della procedura - Condizioni. IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SANITA' DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE - In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - OBBLIGHI - RESPONSABILITA'
In tema di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, la responsabilità connessa al principio "chi inquina paga" si estende tanto al curatore fallimentare che abbia acquisito all'attivo fallimentare il bene inquinato, ancorché non sia autore della condotta illecita, in virtù della consapevole detenzione dell'immobile inquinato, quanto al successivo aggiudicatario del bene alienato dal curatore, spettando all'acquirente, ove abbia sostenuto costi connessi alla bonifica, il diritto di regresso nei confronti della curatela, nei limiti eventualmente previsti nel bando di vendita.
Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 192 com. 3, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 255, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)