Sez. 1, Sentenza n. 3699 del 06/11/1984 Ud. (dep. 20/04/1985) Rv. 168793 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - REATO CONCORSUALE - ELEMENTO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO - ESTREMI.*
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - REATO CONCORSUALE - ELEMENTO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO - ESTREMI.*
Per poter affermare la penale responsabilità di un soggetto a titolo di concorso in un delitto doloso, è sufficiente, sotto il profilo oggettivo, che lo stesso abbia apportato un contributo, di ordine materiale o psicologico - non necessariamente causale, purché, con giudizio di prognosi postuma, idoneo - alla realizzazione anche di una soltanto delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione dell'Azione criminosa, posta in essere da un numero di soggetti superiore a quello che la legge ritiene necessario per la sussistenza di quel reato e, sotto l'aspetto soggettivo, che sussista in quel soggetto, la coscienza e volontà di concorrere con altri alla realizzazione della condotta criminosa, senza, però, che sia necessaria in tutti i soggetti la reciproca consapevolezza dell'altrui contributo, essendo sufficiente che sussista, in quel soggetto, la consapevolezza che vi è la coordinazione delle forze da parte di uno solo dei concorrenti. (Conf mass n 165692; (Conf mass n 165691; (Conf mass n 166214; (Conf mass n 166213).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)