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Sez. 1, Sentenza n. 8870 del 18/05/1984 Ud. (dep. 20/10/1984) Rv. 166213 - 01

REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - REATO CONCORSUALE - ELEMENTO OGGETTIVO - REQUISITI - CONTRIBUTO DI ORDINE MATERIALE O PSICOLOGICO ALLA REALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA TIPICA - CONTRIBUTO CAUSALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI E CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166213-01

REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - REATO CONCORSUALE - ELEMENTO OGGETTIVO - REQUISITI - CONTRIBUTO DI ORDINE MATERIALE O PSICOLOGICO ALLA REALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA TIPICA - CONTRIBUTO CAUSALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI E CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*

Per poter affermare la penale responsabilità di un soggetto a titolo di concorso in un reato doloso, è sufficiente, sotto il profilo oggettivo, che lo stesso abbia apportato un contributo, di ordine materiale e psicologico - non necessariamente causale, purché, con giudizio di prognosi postumo, idoneo - alla realizzazione della condotta tipica, anche sotto il solo aspetto del tentativo, di un reato, posta in essere da un numero di soggetti superiore a quello che la legge ritiene necessario per la esistenza di quel reato, sì che nei reati monosoggettivi sono necessari e sufficienti almeno due persone e senza che, comunque, sia necessario che gli altri concorrenti siano tutti imputabili o abbiano agito tutti con dolo, perché ciò concerne non la sussistenza del concorso, ossia il carattere plurisoggettivo della fattispecie, ma soltanto la punibilità degli stessi.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)