Sez. L, Sentenza n. 3880 del 09/08/1978 (Rv. 393472 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DETERMINAZIONE MEDIANTE INDICAZIONE DEL CREDITO DI LAVORO, DELLA SUA DECORRENZA E DEGLI INDICI DELLE TABELLE ISTAT PER LA SCALA MOBILE DELL'INDUSTRIA - SUFFICIENZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DETERMINAZIONE MEDIANTE INDICAZIONE DEL CREDITO DI LAVORO, DELLA SUA DECORRENZA E DEGLI INDICI DELLE TABELLE ISTAT PER LA SCALA MOBILE DELL'INDUSTRIA - SUFFICIENZA.*
Non sussiste vizio di motivazione nella quantificazione del maggior danno da svalutazione monetaria prevista dall'art 429, comma terzo cod proc civ (nel nuovo testo fissato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533) ove sia indicato il credito di lavoro e la sua decorrenza e si faccia riferimento agli indici delle tabelle ISTAT per la scala mobile dell'industria, dal momento che non nuoce alla precisa Determinazione del relativo credito la mancata indicazione del mero calcolo aritmetico, che, sulla base dei detti elementi, non puo non condurre ad un unico e certo risultato numerico. (Conf 1209/77, mass n 384879).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)