diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1209 del 28/03/1977 (Rv. 384879 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DEL CREDITO, DELLA SUA DECORRENZA E DEGLI INDICI DI SVALUTAZIONE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1977-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384879-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DEL CREDITO, DELLA SUA DECORRENZA E DEGLI INDICI DI SVALUTAZIONE - SUFFICIENZA.*

La pronuncia del giudice del merito, sul maggior danno spettante al lavoratore per effetto del diminuito valore del suo credito, ai sensi degli artt 429 cod proc civ e 150 disp att cod proc civ (nel testo fissato dagli artt 1 e 9 della legge 11 agosto 1973 n 533), non puo ritenersi viziata da omessa od incompleta Determinazione del danno medesimo, per il fatto della mancata quantificazione del relativo importo, ove contenga l'indicazione del credito e della sua decorrenza, nonche il riferimento agli indici delle tabelle 'ISTAT' per la scala mobile dei lavoratori dell'industria, e, quindi, consenta di stabilire quell'importo in base ad un mero calcolo aritmetico.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)