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Sez. 5, Sentenza n. 22997 del 12/11/2010 (Rv. 615824 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - IN GENERE | Esecuzione frazionata di sanzioni pecuniarie - Applicabilità nella vigenza dell'art. 68 n. 546 del 1992 parzialmente abrogata - Cartella esattoriale emessa dopo la sentenza di primo grado - Illegittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615824-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - IN GENERE

In tema di riscossione frazionata di sanzioni, secondo l'art. 68, primo e secondo comma del d.lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione vigente fino al 1 aprile 1998 e successivamente abrogata per effetto dell'art. 29 del d.lgs. n. 472 del 1997, proprio in riferimento alle sanzioni pecuniarie, l'applicazione delle medesime, in caso di esecuzione frazionata, poteva avvenire solo dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile esclusivamente con ricorso per Cassazione. Ne consegue, con riferimento a violazioni commesse nel 1997, che in virtù del principio di legalità, contenuto nell'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 secondo il quale deve escludersi l'assoggettamento a sanzioni in forza di legge entrata in vigore dopo la commissione del fatto non può ritenersi legittima una cartella esattoriale emessa dopo la sentenza di primo grado impugnata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/12/1997 num. 472 art. 29 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)