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Sez. 5, Sentenza n. 4642 del 22/02/2008 (Rv. 602039 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - IN GENERE | Sanzioni pecuniarie - Iscrizione a ruolo in pendenza del processo tributario - Ammissibilità - Inizio del giudizio anteriormente alla riforma di cui al d. lgs. n. 546 del 1992 - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2008-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602039-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - IN GENERE

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, così come modificate dall'art. 29 del d.lgs. 12 dicembre 1997, n. 472, possono essere iscritte a ruolo e riscosse anche in pendenza del giudizio. quand'anche sia iniziato nella vigenza del rito disciplinato dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 29, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 37, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)