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Sez. 6, Sentenza n. 45065 del 02/07/2014 Ud. (dep. 30/10/2014) Rv. 260838 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Affermazioni rese nel corso di conversazioni intercettate - Consapevolezza dell'attività di intercettazione da parte del soggetto conversante - Indicazioni di reità di terza persona concorrente nel reato, ovvero in reato connesso o collegato - Criteri valutativi di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. - Applicabilità - Sussistenza - Indicazione di reità di terzi per fatti estranei al loquente - Criteri valutativi di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260838-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

Le dichiarazioni accusatorie, rese nel corso di conversazione soggetta a captazione da soggetto che sia cosciente di essere intercettato, presentano omogeneità ontologica e strutturale rispetto alle chiamate in reità o correità quando l'accusato sia indicato come concorrente nello stesso reato (ovvero in reato commesso o allegato), e, invece, sono assimilabili a quelle di un testimone, laddove il loquente sia estraneo alle condotte criminose oggetto delle accuse, con la conseguenza che, nella prima ipotesi, ai fini della loro utilizzazione processuale, è necessario il ricorso ai criteri di valutazione previsti dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., mentre, nella seconda, non troveranno applicazione tali regole, ma occorrerà comunque un rigoroso vaglio della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del narrato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)