Sez. 4, Sentenza n. 31260 del 04/12/2012 Ud. (dep. 22/07/2013) Rv. 256739 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Intercettazioni di conversazioni del coimputato o dell'imputato in procedimento connesso - Indizi di reità - Valutazione - Regola di cui all'art.192 comma terzo cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione - Regola generale del prudente apprezzamento del giudice - Applicabilità - Sussistenza.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
Gli indizi di reità desumibili dal contenuto di intercettazioni di conversazioni del coimputato nel medesimo reato o dell'imputato in procedimento connesso non devono essere valutati ai sensi dell'art.192, comma terzo, cod. proc. pen., bensì secondo il prudente apprezzamento del giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)