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Sez. L - , Sentenza n. 22077 del 11/09/2018 (Rv. 650557 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - DI ATTI PUBBLICI | Copia autentica di decreto ingiuntivo - Attestazione di conformità del cancelliere - Mancanza dell'abbreviazione "f.to" accanto alla riproduzione del nominativo del magistrato sottoscrivente - Nullità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650557-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - DI ATTI PUBBLICI

La mancanza, nella copia autentica del decreto ingiuntivo rilasciata dal cancelliere, dell'abbreviazione "f.to" accanto alla riproduzione del nominativo del magistrato che ha sottoscritto l'originale, non è causa di nullità, ma di mera irregolarità dell'atto, dovendo coordinarsi l'art. 14 della l. n. 15 del 1968 (applicabile "ratione temporis") - che disciplina l'autenticazione delle copie, senza prevedere alcuna sanzione per il caso di violazione delle relative disposizioni - con l'art. 156 c.p.c., sicché, tenuto conto che l'elemento essenziale dell'autenticazione è l'attestazione della conformità all'originale, deve ritenersi raggiunto lo scopo qualora non sia in discussione che la copia sia conforme all'originale e che l'originale contenga la sottoscrizione autografa del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 643 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 58, Cod. Civ. art. 2714, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)