Sez. 1, Sentenza n. 5628 del 08/06/1999 (Rv. 527187 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE | Copia autentica del ricorso e del decreto - Autenticazione del cancelliere - Mancanza della data - Nullità - Esclusione - Irregolarità - Sussistenza - Conseguenze sugli atti successivi ed in particolare sulla notificazione anche agli effetti di cui all'art. 644 cod. proc. civ. - Esclusione.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE
In relazione alla previsione del secondo comma dell'art. 643 cod. proc. civ., in base alla quale il ricorso ed il decreto ingiuntivo sono notificati per copia autentica al debitore ingiunto, l'assenza nell'autenticazione, effettuata dal cancelliere e risultante sulla copia notificata, della indicazione della data di esecuzione dell'autenticazione stessa, si traduce in una semplice irregolarità, inidonea a rendere nullo detto atto e gli atti successivi (ivi compresa la notificazione) ed in particolare a rendere privo di effetti ai sensi dell'art. 644 il decreto ingiuntivo, poiché elemento essenziale dell'autenticazione è l'attestazione della sua conformità all'originale e la mancata indicazione della data non incide su di essa, con la conseguenza che, in difetto di previsione espressa della nullità per tale omissione (non stabilita neppure dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, che nel secondo comma, disciplinando l'autenticazione di copie, prescrive, fra l'altro, l'indicazione della data del rilascio dell'autenticazione stessa, senza comminare alcuna sanzione di nullità per il mancato rispetto di tale prescrizione), deve escludersi che la nullità, non pronunciabile ai sensi del primo comma dell'art. 156 cod. proc. civ. appunto perché non comminata dalla legge, possa dichiararsi ai sensi del secondo comma di tale norma, cioè per la mancanza nell'atto dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 643 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 58, Cod. Proc. Civ. art. 744, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 76, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 76, Cod. Civ. art. 2714, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 14 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)