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Sez. 3, Ordinanza n. 3477 del 07/02/2024 (Rv. 670091-01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO | Promessa di pagamento non determinata nel quantum - Effetti in ordine alla prova del rapporto fondamentale - Onere del creditore di dimostrare l’effettivo ammontare della somma richiesta - Sussistenza.
Stato
decisa il 2024-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670091-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO

La dichiarazione con la quale taluno si impegna a pagare un debito futuro, non determinato nel quantum, dispensa il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale, restando, invece, a suo carico la dimostrazione dell'effettivo ammontare della somma pretesa, come cristallizzatosi in epoca successiva alla promessa.

Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)