Sez. 1, Sentenza n. 14533 del 15/07/2016 (Rv. 640496 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO | Dichiarazione del creditore circa l'altrui debito - Riferimento esclusivo all'importo del debito - Natura - Confessione - Esclusione - Ricognizione di debito - Conseguenze sul piano probatorio - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO
La dichiarazione relativa all'importo dell'altrui debito, la quale non precisi il fatto giuridico dei pagamenti effettuati o da effettuare, non integra una confessione, ma un negozio unilaterale recettizio, da cui derivano a favore del debitore destinatario della dichiarazione effetti analoghi a quelli previsti dall'art. 1988 c.c., dispensando colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale la cui esistenza si presume fino a prova contraria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, fondata sulla valenza pienamente confessoria della dichiarazione della presidente di una cooperativa in ordine al debito residuo del socio, laddove invece dalle allegazioni della stessa cooperativa e dalle risultanze istruttorie risultava un debito sensibilmente superiore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1988
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)