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Sez. 1, Sentenza n. 371 del 15/01/1999 (Rv. 522316 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Tariffa approvata con D.M. n. 585 del 1985 prevedente l'attivita arbitrale tra le prestazioni stragiudiziali rese dagli avvocati - Controversie di valore superiore a lire 50.000.000 - Onorari - Liquidazione - Criteri.
Stato
decisa il 1999-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522316-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO

Il D.M. n. 585 del 1985, che ha inserito tra le prestazioni stragiudiziali rese dagli avvocati anche l'attività arbitrale, prevedendo, al punto nove della tabella, onorari da un minimo di tre a un massimo di otto milioni per controversie del valore fino a L. 50.000.000, e onorari via via superiori determinati "sul maggior valore delle controversie", va interpretato nel senso che, per le controversie eccedenti il suddetto valore, alla base di onorario prevista per le controversie inferiori ai 50.000.000 debba essere aggiunto il solo importo previsto (ovviamente entro il limite minimo e massimo) per lo scaglione corrispondente al valore della controversia, dovendosi perciò escludere che allo scaglione tariffario relativo al valore della controversia si debba sommare ogni scaglione inferiore intermedio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)