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Sez. 2, Sentenza n. 3935 del 19/03/2001 (Rv. 544907 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Tariffa approvata con D.M. n. 585 del 1994 prevedente l'attività arbitrale tra le attività stragiudiziali rese dagli avvocati - Controversie di valore superiore a lire 50.000.000 - Onorari - Liquidazione - Criteri.
Stato
decisa il 2001-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544907-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO

Il D.M. n. 585 del 1994, che ha inserito tra le prestazioni stragiudiziali rese dagli avvocati anche l'attività arbitrale, prevedendo, al punto nove della tabella, onorari da un minimo di tre ad un massimo di otto milioni per controversie del valore fino a lire 50.000.000 e onorari via via superiori determinati sul maggior valore delle stesse, va interpretato nel senso che, per le questioni eccedenti il suddetto valore, alla base di onorario prevista per le controversie inferiori ai 50.000.000 debba essere aggiunto il solo importo previsto (ovviamente entro il limite minimo e massimo) per lo scaglione corrispondente al valore della controversia, dovendosi perciò escludere qualunque ulteriore somma relativa a scaglioni inferiori intermedi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)