Sez. 3, Sentenza n. 1753 del 15/06/1973 (Rv. 364700 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - NECESSITA - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - NECESSITA - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
L'incensurabilita del giudizio di merito, sia sulla necessita di ricorrere alla valutazione in via equitativa del danno, sia sulla misura della liquidazione cui si pervenga in concreto per tale via, trova un limite nella necessita di un'adeguata dimostrazione, sulla base degli elementi acquisiti al processo, dell'impossibilita di provare il danno nel suo preciso ammontare - non essendo, al riguardo, sufficiente una semplice negazione che renda impossibile il controllo sul procedimento logico seguito dal giudice - nonche di una congrua motivazione sulle ragioni e sui criteri seguiti nel provvedere alla liquidazione equitativa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)