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Sez. 3, Sentenza n. 2757 del 11/07/1975 (Rv. 376761 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - RICORSO A DETTI CRITERI E LORO USO - GIUDIZIO DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376761-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - RICORSO A DETTI CRITERI E LORO USO - GIUDIZIO DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Non sono censurabili in Cassazione, in quanto risolventisi in un giudizio di merito, ne l'accertamento fatto dal giudice circa la necessita del ricorso al criterio equitativo per la liquidazione del danno, ne l'uso che in concreto il giudice abbia fatto di tale facolta discrezionale, quando sia stata data sufficiente ragione del processo logico attraverso il quale si sia pervenuti, con sufficiente approssimazione, alla suddetta liquidazione. (V 1753/73, mass n 364700).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)