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Sez. 1, Sentenza n. 2605 del 20/04/1985 (Rv. 440400 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE - IN GENERE - DELLE DOMANDE DI RESTITUZIONE DELLE SOMME PAGATE - PRESCRIZIONE TRIENNALE - PREVALENZA SULLE NORME IN TEMA DI PRESCRIZIONE PER LA RIPETIZIONE DI INDEBITO - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440400-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE - IN GENERE - DELLE DOMANDE DI RESTITUZIONE DELLE SOMME PAGATE - PRESCRIZIONE TRIENNALE - PREVALENZA SULLE NORME IN TEMA DI PRESCRIZIONE PER LA RIPETIZIONE DI INDEBITO - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE.*

In tema d'imposta di registro, l'art. 136 primo comma del R.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, il quale assoggetta a prescrizione triennale ogni domanda del contribuente rivolta alla restituzione delle somme pagate, ivi inclusa quindi l'Azione di ripetizione proposta in base ad una dedotta situazione di esenzione, integra una disposizione speciale, e, pertanto, prevale sulle norme generali che fissano un più lungo termine di prescrizione per la ripetizione dell'indebito oggettivo (artt. 2033 e 2946 cod. civ.). tale prevalenza manifestamente non implica contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dato che il difforme trattamento di detta ripetizione d'indebito, nell'ambito del rapporto tributario, trova giustificazione nell'obiettiva diversità della relativa situazione e nelle peculiari esigenze di sollecita definizione del rapporto stesso. (V 258/81, mass n 410669).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)