Sez. U, Ordinanza n. 10299 del 03/05/2013 (Rv. 625964 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Società per azioni a partecipazione pubblica - Danno patrimoniale cagionato da "mala gestio" dell'organo amministrativo - Azione di responsabilità - Giurisdizione del giudice contabile - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE
Non sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, bensì quella del giudice ordinario, nelle controversie afferenti la responsabilità per "mala gestio" imputabile ad amministratori di società a partecipazione pubblica, laddove il danno di cui si invochi il ristoro sia riferito al patrimonio sociale, restando quest'ultimo privato e separato da quello dei soci, né divenendo una siffatta società essa stessa un ente pubblico, per il solo fatto di essere partecipata da un ente pubblico. (Così statuendo, la S.C. ha disatteso la richiesta di affermare la giurisdizione contabile quando la società a partecipazione pubblica abbia le caratteristiche della società "in house providing", escludendo che, nella specie, le disposizioni statutarie della società amministrata dai ricorrenti ne avesse le caratteristiche).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 102, Costituzione art. 103, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2393 bis, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 53, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)