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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 166 del 1969

Decisione
decisa il 1969-12-11, depositata il 1969-12-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:166
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 3501

  • Energia elettrica
  • Nazionalizzazione
  • Trasferimento all'e.n.e.l. delle imprese esercenti le industrie elettriche e norme relative agli indennizzi da corrispondere
  • Legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e D.P.R. 25 febbraio 1963, n. 138, art. 2
  • Pretesa violazione degli artt. 3, 42, terzo comma, e 43 della costituzione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, 43 e 3, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 2, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'ENEL, e dell'art. 2 del D.P.R. 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL, in quanto la stessa questione venne dichiarata non fondata dalla Corte con la sentenza n. 115 del 1969 ed il Tribunale di Roma, che l'ha nuovamente sollevata, non ha dedotto nuovi motivi idonei a far modificare la predetta decisione. Cfr.: sent. n. 115 del 1969.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel CODGIUD di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 2, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.), e dell'art. 2 del D.P.R. 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'E.N.E.L., promosso con ordinanza emessa l'11 novembre 1968 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra la società Azienda cooperativa elettrica Giavenese e l'E.N.E.L., iscritta al n. 242 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 172 del 9 luglio 1969. Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice relatore Angelo De Marco;
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza sopra citata il tribunale di Roma, richiamando altra analoga ordinanza 14 aprile-23 maggio 1967; pronunziata in causa Soc. Casauria contro E.N.E.L., ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, 43 e 3, primo comma, della Costituzione, degli artt. 5, n. 2, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 2 del D.P.R. 25 febbraio 1963, n. 138; che si è costituito in CODGIUD l'E.N.E.L. il di cui patrocinio, con memoria depositata il 30 aprile 1969, ha concluso che la questione venga dichiarata infondata;
punto 2
Considerato che la stessa questione, sollevata con l'ordinanza del tribunale di Roma 14 aprile-23 maggio 1967, emessa in causa Soc. Casauria contro E.N.E.L. e citata nell'ordinanza di rinvio, e stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 115 del 1969; che non sono dedotti, né sussistono nuovi motivi che possono indurre a discostarsi dalla predetta decisione, nonostante che con l'ordinanza 11 novembre 1968, con la quale è stato promosso il presente CODGIUD, la illegittimità della denunziata normativa è stata prospettata anche in riferimento all'art. 43 della Costituzione; che, infatti, il riferimento all'art. 43 è motivato con le stesse considerazioni dedotte a sostegno del riferimento all'art. 42, comma terzo, ossia con l'assunto, con la citata sentenza dimostrato infondato, che per le società con azioni non quotate in borsa, ma con obbligo di bilancio, l'indennizzo liquidabile in base alla contestata normativa non è mai remunerativo e, qualche volta, è addirittura irrisorio;
punto 3
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 2, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.) e dell'art. 2 del D.P.R. 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'E.N.E.L., sollevata dal tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 43 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1969. F.to: GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze