Sez. 3, Sentenza n. 911 del 09/02/1980 (Rv. 404340 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA - PRECEDENTE PAGAMENTO DI SOMME SUPERIORI AL DOVUTO - AUTORIDUZIONE DEL CANONE SUCCESSIVO - LEGITTIMITA - PRESUPPOSTI.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA - PRECEDENTE PAGAMENTO DI SOMME SUPERIORI AL DOVUTO - AUTORIDUZIONE DEL CANONE SUCCESSIVO - LEGITTIMITA - PRESUPPOSTI.*
L'Esercizio, da parte del conduttore, della facolta concessa dalla legge di trattenere, sull'importo dei canoni ancora da versare, le somme precedentemente pagate in eccesso, in violazione delle norme sul blocco, presuppone che i precedenti indebiti pagamenti siano stati giudizialmente accertati in via definitiva; in Mancanza di cio, l'omessa corresponsione dei canoni, almeno nella misura ritenuta conforme alle prescrizioni della legislazione vincolistica, concreta un'ipotesi di ragion fattasi, dando luogo ad un vero e proprio inadempimento colpevole. (V 1472/66, mass n 322931).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1587, Legge 26/11/1969 num. 833 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)