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Sez. 3, Sentenza n. 911 del 09/02/1980 (Rv. 404340 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA - PRECEDENTE PAGAMENTO DI SOMME SUPERIORI AL DOVUTO - AUTORIDUZIONE DEL CANONE SUCCESSIVO - LEGITTIMITA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1980-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404340-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA - PRECEDENTE PAGAMENTO DI SOMME SUPERIORI AL DOVUTO - AUTORIDUZIONE DEL CANONE SUCCESSIVO - LEGITTIMITA - PRESUPPOSTI.*

L'Esercizio, da parte del conduttore, della facolta concessa dalla legge di trattenere, sull'importo dei canoni ancora da versare, le somme precedentemente pagate in eccesso, in violazione delle norme sul blocco, presuppone che i precedenti indebiti pagamenti siano stati giudizialmente accertati in via definitiva; in Mancanza di cio, l'omessa corresponsione dei canoni, almeno nella misura ritenuta conforme alle prescrizioni della legislazione vincolistica, concreta un'ipotesi di ragion fattasi, dando luogo ad un vero e proprio inadempimento colpevole. (V 1472/66, mass n 322931).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1587, Legge 26/11/1969 num. 833 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)