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Sez. 3, Sentenza n. 1472 del 04/06/1966 (Rv. 322931 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO - AUMENTI DEL CANONE - EXTRALEGALE - COMPENSAZIONE CON LA PIGIONE DOVUTA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1966-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322931-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO - AUMENTI DEL CANONE - EXTRALEGALE - COMPENSAZIONE CON LA PIGIONE DOVUTA - CONDIZIONI.*

L'art. 15 della legge 23 maggio 1950, n. 253 da al conduttore la facolta di operare la compensazione tra il canone dovuto e il credito derivante da precedenti indebiti pagamenti, effettuati in violazione delle norme sul blocco, ma la compensazione stessa non puo essere attuata prima che la misura del canone sia stata giudizialmente determinata e prima che sia stato riconosciuto il diritto del conduttore a riavere le somme indebitamente pagate.*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)