Sez. 1, Sentenza n. 134 del 13/01/1987 (Rv. 449911 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO - IN GENERE - CONCORSO DI PIÙ CAUSE - APPLICAZIONE DELLA CAUSA VERIFICATASI PER PRIMA - CONSEGUENZE - GIUDIZIO PER LA ESCLUSIONE DI UN SOCIO - ESERCIZIO DEL RECESSO - AMMISSIBILITÀ - EFFETTO DELLA COMUNICAZIONE DEL RECESSO.*
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO - IN GENERE - CONCORSO DI PIÙ CAUSE - APPLICAZIONE DELLA CAUSA VERIFICATASI PER PRIMA - CONSEGUENZE - GIUDIZIO PER LA ESCLUSIONE DI UN SOCIO - ESERCIZIO DEL RECESSO - AMMISSIBILITÀ - EFFETTO DELLA COMUNICAZIONE DEL RECESSO.*
Nella società di persone, il principio, secondo il quale, nel concorso di più cause di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, deve ritenersi operante quella che si verifichi per prima, trova applicazione anche nel caso di concorso fra recesso ed esclusione. Ne discende che, nel corso del giudizio promosso per conseguire l'esclusione di un socio, è a questi consentito di esercitare il diritto di recesso (insindacabilmente, se la società è a tempo indeterminato, ovvero per giusta causa, se la società è a tempo determinato), e così di determinare lo scioglimento del rapporto dal momento in cui la sua dichiarazione perviene a conoscenza del destinatario, in via prevalente rispetto alla successiva sentenza che ne pronunci l'esclusione di natura costitutiva, e quindi operante solo dal passaggio in giudicato. (V 790/55; (V 87/46).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2285, Cod. Civ. art. 2287, Cod. Civ. art. 2291
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)