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Sez. 1, Sentenza n. 2438 del 30/01/2009 (Rv. 606498 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - RECESSO DEL SOCIO | Società contratta a tempo determinato - Recesso senza giusta causa e al di fuori dei casi previsti dal contratto sociale - Modificazione del contratto sociale - Configurabilità - Consenso degli altri soci - Necessità - Manifestazione per "facta concludentia" - Ammissibilità - Prevalenza sulla deliberazione di esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606498-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - RECESSO DEL SOCIO

Nella società personale contratta per un tempo determinato, il recesso di uno dei soci, che non venga esercitato nè per giusta causa, nè nei casi previsti dal contratto sociale, comporta la modificazione del medesimo contratto e, pertanto, necessita del consenso degli altri soci, quale accettazione, che è atto a forma libera - al pari del negozio cui si riferisce - e può essere desunta anche da "facta concludentia" univoci; in tal caso, determinando lo scioglimento del rapporto sociale al momento stesso del suo perfezionamento, il recesso prevale rispetto all'esclusione successivamente deliberata dagli altri soci, in quanto il principio secondo cui, nel concorso di più cause di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, deve ritenersi operante quella che si verifichi per prima, trova applicazione anche nel caso di concorso fra recesso ed esclusione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2285, Cod. Civ. art. 2286

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)