Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 279 del 1986
Massime (1)
Massima n. 12642
- Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
- Regioni a statuto comune
- Finanze
- In genere
- Provvedimenti statali per la finanza locale
- Ricorso delle regioni toscana e liguria
- Mancata conversione in legge, nei termini, del decreto legge impugnato
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - degli artt. 9, primo e secondo comma, 10 e 11 (ad eccezione dei commi secondo e terzo) del d.l. 28 febbraio 1986, n. 47 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), per inesistenza del relativo oggetto, a livello normativo, una volta che il decreto impugnato non è stato convertito in legge nel termine espressamente prescritto dall'art. 77 Cost..
Norme impugnate
- art. 9, comma 1, d.l. 28 febbraio 1986, n. 47
- art. 9, comma 2, d.l. 28 febbraio 1986, n. 47
- art. 10 d.l. 28 febbraio 1986, n. 47
- art. 11 d.l. 28 febbraio 1986, n. 47
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10 e 11 del d.l. 28 febbraio 1986 n. 47 recante "Provvedimenti urgenti per la finanza locale "promossi con ricorsi dei Presidenti delle Giunte regionali della Toscana e della Liguria, notificati il 27 marzo 1986 e depositati in cancelleria il 4 e il 5 aprile 1986 ed iscritti ai nn. 10 e 11 del registro ricorsi 1986.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
punto 1
Ritenuto che, con ricorso notificato il 27 marzo 1986, la Regione Liguria ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 9, primo e secondo comma, e 10 del decreto legge 28 febbraio 1986 n. 47 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) per asserito contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;
che analoga impugnativa è stata proposta, con ricorso pure notificato il 27 marzo 1986, dalla Regione Toscana, relativamente all'art. 11, ad eccezione dei commi secondo e terzo, dell'indicato decreto legge n. 47 del 1986;
che in entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo nel senso della infondatezza delle questioni sollevate.
punto 2
Considerato che i predetti giudizi vanno riuniti per formare oggetto di unica ordinanza;
che, peraltro, il decreto legge n. 47 del 1986-cui si riferiscono le impugnative proposte dalle Regioni ricorrenti - non è stato convertito in legge nel termine espressamente prescritto dall'art. 77, comma terzo, Cost.;
che, pertanto, va pronunciata la manifesta inammissibilità delle relative questioni, per inesistenza delle fonti di diritto a livello legislativo avverso cui esse eransi rivolte.
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9 (primo e secondo comma), 10 e 11 (ad eccezione dei commi secondo e terzo) del decreto legge 28 febbraio 1986 n. 47 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), rispettivamente sollevate dalle Regioni Liguria e Toscana con i ricorsi in epigrafe, in relazione agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1986. F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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