Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 434 del 1988
Massime (1)
Massima n. 13747
- Edilizia e urbanistica
- Destinazione d'uso degli immobili
- A) modificazioni
- Autorizzazione gratuita
- Condizioni
- B) modificazioni abusive
- Sanzione penale
- Applicabilità
- Esclusione
- Manifesta inammissibilità della questione.
- D.l. 20 novembre 1981, n. 663, art. 7, capoverso, lett. d).
- Cost., artt. 3, 42, 117.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile - in quanto concernente un decreto legge non convertito nel termine di cui all'art. 77 Cost. - la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 42 e 117 Cost. - dell'art. 7, capoverso, lett. d), D.L. 20 novembre 1981, n. 663, a norma del quale le modificazioni della destinazione d'uso degl'immobili sarebbero soggette ad autorizzazione gratuita solo se comportino l'esecuzione di opere di trasformazione ed, in ogni caso, non sarebbero più assoggettate - ove compiute abusivamente - a sanzione penale. - cfr. O.nn. 279/1986, 379, 380, 381, 382/1985; S.n. 307/1983.
Norme impugnate
- art. 7 d.l. 20 novembre 1981, n. 663
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, capoverso, lett. d), del d.l. 20 novembre 1981, n. 663 ("Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti"), promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1981 dal Pretore di Roma, iscritta al n. 262 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 262 dell'anno 1982;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 117 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, capoverso, lett. d) del d.-l. 20 novembre 1981, n. 663, a norma del quale le modificazioni della destinazione d'uso degli immobili sarebbero soggette ad autorizzazione gratuita solo se comportino l'esecuzione di opere di trasformazione ed, in ogni caso, non sarebbero più assoggettate ove compiute abusivamente - a sanzione penale;
punto 2
Considerato che detto decreto legge non è stato convertito nel termine prescritto dall'art. 77 Cost.;
che in tali ipotesi, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, la questione sollevata diventa manifestamente inammissibile (Ordinanze 19 dicembre 1986, n. 279; 30 dicembre 1985, nn. 379, 380, 381 e 382), dovendosi ormai il decreto legge considerarsi, per automatica conseguenza della mancata conversione, come mai esistito quale fonte di diritto (Sentenza 7 ottobre 1983, n. 307);
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo della legge 11 marzo 1953, n, 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, capoverso, lett. d) del d.-l. 20 novembre 1981, n. 663 ("Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti"), sollevata dal Pretore di Roma, con ordinanza 18 dicembre 1981, (r.o. n. 262 del 1982) in riferimento agli artt. 3, 42 e 117 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze