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Sez. 5, Sentenza n. 590 del 13/01/2006 (Rv. 587281 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Nullità - Sanatoria prevista per gli atti processuali dagli artt. 156 e 160 cod. proc. civ. - Applicabilità - Deposito dell'avviso presso la casa comunale ex art. 140 cod. proc. civ. - Ritiro da parte del destinatario - Effetto sanante - Produzione - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2006-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587281-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

In tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari, l'avvenuto ritiro dell'atto (nella specie, un avviso di liquidazione dell'INVIM), da parte del destinatario, presso la casa comunale, dove sia stato depositato ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., con invio al medesimo destinatario della notizia del deposito mediante raccomandata, produce effetto sanante della eventuale nullità della notificazione, in conseguenza della piena conoscenza dell'atto che dal ritiro evidentemente deriva (nell'affermare il principio, la S.C. ha precisato che nel caso in esame il contribuente non aveva eccepito che tale effetto sanante si fosse realizzato dopo la scadenza del termine di decadenza fissato dalla legge per l'esercizio del potere di accertamento).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)