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Sez. 5, Sentenza n. 11461 del 01/08/2002 (Rv. 556523 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - TERMINI | Avviso di accertamento - Notifica ex art. 140 cod. proc. civ. - Difetto dei presupposti ex art. 139 cod. proc. civ. - Ricezione dell'atto dopo la scadenza del termine ex art. 26 d.P.R. n. 637/1972 - Sanatoria - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556523-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - TERMINI

In tema di accertamento di maggior valore ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, l'esecuzione della notificazione ex art. 140 cod. proc. civ. dell'avviso di accertamento, senza che si siano realizzati i presupposti indicati dall'art. 139 cod. proc. civ., rende non nulla, ma inesistente e, quindi, non sanabile la notificazione stessa, se il contribuente ha avuto l'effettiva disponibilità del documento notificato solo dopo che è scaduto il termine decadenziale fissato per l'esercizio della potestà di imposizione tributaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 637 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)