Sez. 5, Sentenza n. 13607 del 16/09/2003 (Rv. 566887 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Impresa familiare - Familiari collaboratori - Redditi relativi a periodi d'imposta dal 1 gennaio 1985 - Esenzione - Condizioni - Esenzione del reddito dell'impresa familiare - Esenzione dall'ILOR dell'impresa artigiana - Estremi.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI
I redditi delle imprese familiari imputati ai familiari collaboratori sono sempre esenti dall'ILOR, a norma del combinato disposto dell'art. 115 del testo unico approvato con il d.P.R. n. 917 del 1986 e dell'art. 36 del d.P.R. n. 42 del 1988, soltanto se relativi a periodi d'imposta dal primo gennaio in poi, e sempre che sia stata presentata dichiarazione valida e conforme secondo le disposizioni dell'art. 5 quarto comma del citato d.P.R. n. 917 del 1986. Ne consegue che, con riferimento a periodi d'imposta anteriori, l'esenzione del reddito del familiare (e correlativamente la ripetizione di quanto indebitamente pagato a detto titolo) postula l'esenzione del reddito dell'impresa cui egli partecipi, tenendo conto che, ove si tratti di impresa artigiana, tanto produttrice di beni e servizi rientranti nell'ambito dell'art. 2195 cod. civ., quanto produttrice di servizi non riconducibili nell'ambito di detta norma, l'esenzione dall'ILOR, anche nel vigore del d.P.R. 599/1973, sussiste in presenza di attività organizzata prevalentemente con il lavoro del titolare (e dei familiari), senza una rilevante componente patrimoniale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 com. 2, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 29/09/1973 num. 597 art. 51 CORTE COST., Legge 22/12/1986 num. 917 CORTE COST., Legge 04/02/1988 num. 42 art. 36 CORTE COST., Legge 29/09/1973 num. 599 art. 1 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 408 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)