Sez. 5, Sentenza n. 13142 del 28/05/2010 (Rv. 613336 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili - Calcolo dell'imposta sulla rendita presunta - Attribuzione di rendita definitiva - Richiesta di rimborso dell'eccedenza versata - Termine di prescrizione - Decorrenza.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, il diritto al rimborso dell'imposta calcolata sulla base di rendita presunta e rivelatasi eccedente al momento dell'attribuzione della rendita effettiva si prescrive, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 504 del 1992 (vigente "ratione temporis" prima della sua abrogazione da parte dell'art. 1, comma 173, della l. n. 296 del 2006), in tre anni dal momento in cui diviene certo il diritto alla restituzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 505 art. 5, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 505 art. 11, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 505 art. 13, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 173 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)