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Sez. 5, Sentenza n. 11094 del 07/05/2008 (Rv. 603491 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Impugnazione della rendita catastale - Accoglimento - Rendita determinata in via giudiziale - Efficacia retroattiva - Sussistenza - Conseguenze - Diritto al rimborso delle annualità versate - Art. 13 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Prescrizione triennale - Decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza.
Stato
decisa il 2008-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603491-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), qualora il contribuente abbia impugnato la classificazione catastale e la rendita determinate dall'Ufficio, la rendita catastale stabilita in via definitiva dal giudice tributario opera, in virtù degli effetti retroattivi propri delle statuizioni giudiziali, fin dal momento dell'efficacia delle maggiori rendite contenute nell'atto impugnato, con la conseguenza che il contribuente può richiedere al Comune il rimborso di tutte le annualità d'imposta versate e non dovute, entro il termine triennale previsto dall'art. 13 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (abrogato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 1, commi 164 e 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ma applicabile "ratione temporis" nel caso di specie), il quale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza determinativa della rendita catastale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)