Sez. L, Sentenza n. 4541 del 19/05/1990 (Rv. 467264 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - PORTATA - GIUDICATO IMPLICITO NELLA RAPPRESENTANZA DELLE PARTI - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - PORTATA - GIUDICATO IMPLICITO NELLA RAPPRESENTANZA DELLE PARTI - ESCLUSIONE.*
La decisione sulla Competenza, emessa dalla Corte di Cassazione in Sede di regolamento di Competenza, presuppone soltanto l'esistenza di un rapporto processuale nei suoi requisiti minimi, non anche la verifica e la soluzione implicita di altre questioni di natura processuale e sostanziale, ed in particolare di quella relativa alla capacità processuale delle parti, la cui cognizione spetta al giudice dichiarato competente; tale decisione pertanto non comporta giudicato implicito sull'esistenza del potere di rappresentanza delle parti. (V 419/87, mass n 450158; (V 5050/83, mass n 429916).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)