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Sez. 3, Sentenza n. 419 del 19/01/1987 (Rv. 450158 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - POTERI DELLA CASSAZIONE - ESTENSIONE AD ACCERTAMENTI DIVERSI DALL'INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE - ESCLUSIONE - LIMITI - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE RELATIVE A RINUNCIA ALLA AZIONE DA PARTE DELL'ATTORE PERVENUTA IN SEDE DI REGOLAMENTO RICHIESTO D'UFFICIO.*
Stato
decisa il 1987-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450158-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - POTERI DELLA CASSAZIONE - ESTENSIONE AD ACCERTAMENTI DIVERSI DALL'INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE - ESCLUSIONE - LIMITI - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE RELATIVE A RINUNCIA ALLA AZIONE DA PARTE DELL'ATTORE PERVENUTA IN SEDE DI REGOLAMENTO RICHIESTO D'UFFICIO.*

In Sede di regolamento di Competenza il compito della Corte di Cassazione è limitato all'individuazione del giudice competente e non si estende ad accertamenti diversi, quale la cessazione della materia del contendere salvo che i presupposti per tale declaratoria siano stati già accertati dal giudice adito, con la conseguente definizione della lite. (nella specie, dopo la richiesta d'ufficio del regolamento di Competenza, era giunta alla Corte di Cassazione soltanto una comunicazione dell'attrice, controfirmata dal suo procuratore, di rinunciare all'Azione intrapresa). (V 6137/80, mass n 409885).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 185, Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)