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Sez. L, Sentenza n. 34 del 03/01/1986 (Rv. 443674 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - RIDUZIONE DELLA RENDITA - CONFERMA IN SEDE DI VISITA COLLEGIALE - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DELLO ASSICURATO AD OTTENERE UNA RENDITA NON INFERIORE A QUELLA PRECEDENTEMENTE RICONOSCIUTAGLI - DECORRENZA - DAL MOMENTO DELLA COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA VISITA COLLEGIALE.*
Stato
decisa il 1986-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443674-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - RIDUZIONE DELLA RENDITA - CONFERMA IN SEDE DI VISITA COLLEGIALE - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DELLO ASSICURATO AD OTTENERE UNA RENDITA NON INFERIORE A QUELLA PRECEDENTEMENTE RICONOSCIUTAGLI - DECORRENZA - DAL MOMENTO DELLA COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA VISITA COLLEGIALE.*

A seguito di conferma, in Sede di visita collegiale, della riduzione della rendita da infortunio sul lavoro adottata dall'Inail per modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita stessa, la prescrizione del diritto dell'assicurato ad ottenere una rendita non inferiore a quella precedentemente riconosciutagli comincia a decorrere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 e 104 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, dal momento della comunicazione dell'esito della visita collegiale, atteso che da questo momento l'assicurato che non accetta la riduzione o al quale comunque la risposta dell'istituto non sembri soddisfacente (art. 104 secondo comma d.P.R. cit.) può convenire quest'ultimo avanti l'autorità giudiziaria.*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 104 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)