Sez. L, Sentenza n. 12228 del 02/12/1998 (Rv. 521332 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Riduzione della rendita - Conferma in sede di visita collegiale - Prescrizione del diritto dell'assicurato ad ottenere una rendita non inferiore a quella precedentemente riconosciutagli - Decorrenza - Dal momento della comunicazione dell'esito della visita collegiale.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE
A seguito di conferma, in sede di visita collegiale conseguente ad opposizione dell'assicurato (ai sensi dell'art. 104 T.U. n. 1124 del 1965) del provvedimento di riduzione della rendita da infortunio sul lavoro adottato dall'INAIL per modificazione migliorativa delle condizioni fisiche del titolare della rendita stessa accertata con procedimento di revisione, la prescrizione triennale del diritto dell'assicurato ad ottenere una rendita non inferiore a quella precedentemente riconosciutagli ed in concreto erogatagli comincia a decorrere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 e 104 del T.U. citato, dal momento della comunicazione dell'esito della visita collegiale (e non dalla data di comunicazione del provvedimento riduttivo) atteso che da tale momento l'interessato che non accetta la riduzione definitivamente confermata o al quale comunque la risposta dell'Istituto non sembri soddisfacente (ai sensi del secondo comma dell'art. 104 menzionato) può convenire quest'ultimo avanti l'Autorità giudiziaria.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 104 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)