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Sez. 2 - , Ordinanza n. 196 del 08/01/2018 (Rv. 647773 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - ALIENAZIONE | Divieto di alienazione a carico dell'assegnatario - Contratto preliminare di vendita con attribuzione anticipata del possesso dell'immobile - Validità - Interpretazione della volontà negoziale - Giudice di merito - Spettanza.
Stato
decisa il 2018-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647773-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - ALIENAZIONE

La nullità della cessione di alloggio di edilizia economia e popolare da parte dell'assegnatario con patto di riscatto, se stipulata in violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 1265 del 1956, non toglie che l'assegnatario possa validamente stipulare un preliminare di vendita, che pur se effettuato in pendenza del termine di assegnazione, anche eventualmente accompagnato dall'anticipata attribuzione del possesso dell'immobile, richiede un'ulteriore manifestazione della volontà negoziale dopo l'acquisto della proprietà, al fine di produrre effetti traslativi, quando il giudice di merito, interpretando la volontà negoziale, abbia ritenuto la stessa, anche in relazione al principio di conservazione del negozio, diretta ad operare in tempo successivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1367, DPR 09/04/1956 num. 1265 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)