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Sez. 3, Sentenza n. 1701 del 27/01/2010 (Rv. 611251 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - ALIENAZIONE | Nullità del trasferimento prima del decennio dall'assegnazione - Estensione al contratto preliminare - Esclusione - Anticipato trasferimento del possesso - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2010-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611251-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - ALIENAZIONE

Il contratto preliminare stipulato dall'assegnatario di un alloggio costruito da una cooperativa edilizia con il contributo dello stato prima dello scadere del decennio dall'assegnazione, con il quale l'assegnatario si obbliga a trasferire a terzi la proprietà dell'alloggio, non ha efficacia reale ma meramente obbligatoria, e pertanto non è nullo per contrasto con le norme imperative contenute nelle leggi sull'edilizia residenziale sovvenzionata, anche quando sia convenuto l'anticipato trasferimento del possesso del bene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Legge 14/02/1963 num. 60 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)