Sez. L, Sentenza n. 10591 del 09/10/1991 (Rv. 474160 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari | Impossessamento di documenti del datore di lavoro e loro riproduzione a fini personali - Rilevanza - Mancanza di una specifica previsione nel codice disciplinare - Incidenza - Esclusione - Deduzione di fatti escludenti la sanzionabilità della condotta del lavoratore - Onere probatorio di quest'ultimo.
Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari
La condotta del lavoratore, consistita nell'impossessamento di documenti del datore di lavoro conservati in archivio e nella riproduzione di essi a fini personali, con apparecchiature e carta del datore di lavoro medesimo, configura un fatto oggettivamente illecito, e perciò sanzionabile in via disciplinare, indipendentemente sia da una sua specifica previsione nel codice disciplinare, derivando detta illiceità da una norma di carattere penale radicata nella coscienza sociale, sia dal carattere riservato o meno dei documenti stessi, salva la rilevanza - ai fini dell'esclusione della detta sanzionabilità - di fatti eccepiti dal lavoratore, della cui prova il medesimo è onerato secondo il principio distributivo dell'onere della prova ex art. 2697 cod.civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)