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Sez. L, Sentenza n. 6352 del 26/06/1998 (Rv. 516790 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Divulgazione di documenti aziendali presso enti pubblici esercitando il controllo sull'azienda a scopo denigratorio - Sanzionabilità della condotta - Mancata previsione della storia nel codice disciplinare - Irrilevanza - Carattere riservato o no dei documenti - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516790-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

Costituisce grave violazione dei doveri incombenti sul lavoratore e ne rende pertanto legittimo il licenziamento per giusta causa, la sottrazione e la successiva divulgazione da parte del lavoratore presso enti pubblici, esercitanti funzioni di controllo sull'azienda, di documenti dell'azienda stessa al fine di far apparire, contrariamente al vero, che quest'ultima induca i dipendenti a violare precise norme di legge, e di sollecitare nei suoi confronti provvedimenti dell'autorità. Tale condotta configurando un fatto oggettivamente illecito è sanzionabile in via disciplinare indipendentemente sia da una sua specifica previsione nel codice disciplinare, derivando detta illiceità da una norma di carattere penale, sia dal carattere riservato o meno dei documenti stessi, salva la rilevanza ai fini dell'esclusione della sanzionabilità delle condotte, di fatti eccepiti dal lavoratore e che dallo stesso devono essere dimostrati.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)