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Sez. 1, Sentenza n. 1847 del 28/03/1995 Cc. (dep. 02/05/1995) Rv. 201622 - 01

Pena - Esecuzione - Rinvio dell'esecuzione | Facoltativo - Per grave infermità fisica - Sussistenza - Per disturbo psichico - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201622-01

Pena - Esecuzione - Rinvio dell'esecuzione

Il rinvio dell'esecuzione della pena, di carattere facoltativo, previsto dall'art. 147 comma primo n. 2 cod. pen. presuppone l'esistenza di grave infermità fisica tale da rendere grandemente afflittiva la sottoposizione del condannato a pena detentiva, ma non concerne in alcun modo ogni altro disturbo quale quello di natura psichica non comportante vera e propria malattia fisica.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 147 com. 1 n. 2, Cod. Pen. art. 684 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)